Quali sono le false rappresentazioni dei fatti che permettono di derogare al termine massimo per l’autotutela amministrativa?
Il TAR Veneto sottolinea che l’annullamento in autotutela oltre il termine previsto ex lege è ammesso non in ogni ipotesi di incompletezza, omissione, errore di calcolo, imprecisione nella redazione degli elaborati progettuali o nell’interpretazione delle norme che presiedono alla determinazione dei parametri rilevanti ai fini della verifica della conformità di un progetto alla normativa urbanistico-edilizia, ma solo se sussiste una “falsa rappresentazione” dei fatti idonea ad indurre in errore la P.A.
La rappresentazione dei fatti, falsa o parziale, che diverge dalla realtà non è perciò riconoscibile dall’Amministrazione con un’istruttoria ordinaria e rivela un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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POSSO ESSERE TALI,
le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, che l’amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell’ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d’ufficio.
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