Cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante
Il TAR Veneto ricorda che il cambio di destinazione d’uso urbanistica rilevante abusivo è sanzionabile mediante obbligo di ripristino alla destinazione originaria; trattandosi – per l’appunto – di abuso edilizio, rientra tra le ipotesi che escludono l’applicazione del Piano Casa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Era necessario chiarire se, con il cosiddetto “Salva Casa”, il caso potesse rientrare nell’ambito dell’art. 36-bis ai fini della sanatoria oppure, come ritengo più corretto, nell’art. 36 ordinario, anche se si tratta di immobili ricadenti in zona A, B o C.
Ma nel caso specifico, non sembrerebbe nemmeno sussistere la doppia conformità urbanistico-edilizia, considerato che si ipotizzava il ricorso al Piano Casa per la regolarizzazione dell’intervento.
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