Le responsabilità per dolo e per colpa sono tra loro interscambiabili?
Il TAR Veneto risponde di no. E infatti, in materia di responsabilità del proprietario dell’area su cui sono stati depositati i rifiuti, l’aver contestato solo (genericamente) il dolo del privato non permette alla P.A. di allargare la contestazione dell’elemento soggettivo della responsabilità per colpa (per non aver adeguatamente vigilato sull’attività del comodatario e per non aver immediatamente denunciato il fatto) in sede di giudizio: si tratterebbe di motivazione postuma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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