Ordinanza contingibile ed urgente e responsabilità solidale
Il T.A.R. Milano afferma che le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti possono essere emanate anche se la situazione di pericolo è risalente; le stesse, inoltre, possono essere notificate anche ad uno solo dei comproprietari del bene da mettere in sicurezza – nel caso di specie un muro di contenimento -, stante la responsabilità solidale che grava su tutti i comproprietari ed a prescindere dai presupposti civilistici che disciplinano, ex art. 887 c.c., la compartecipazione alle spese tra il proprietario del fondo superiore e quello inferiore, dato che tale atto amministrativo ha carattere ripristinatorio, ma non sanzionatorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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