Esclusione dalla gara per precedente inadempimento
Il T.A.R. ricorda che la S.A. ha un forte potere discrezionale nell’applicare l’esclusione dell’o.e. ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del d.lgs. n. 50 del 2016 - il quale dispone l’estromissione di un operatore economico dalla gara qualora “abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa” -, al pari dell’art. art. 80, comma 5, lett. c) e segg., del d.lgs. n. 50 del 2016 - secondo cui vi è l’estromissione se “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”-.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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