La sostituzione dei cavi telefonici è onerosa?
Per rispondere a tale quesito, occorre muovere dal quadro di riferimento.
L’art. 92, c. 7 del d.lgs. n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” recita: “Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”.
Dalla norma si evince che lo spostamento dell’impianto telefonico e/o del cavo telefonica deve essere eseguito dal Gestore stesso, a suo onere e spesa, senza alcuna richiesta e/o compartecipazione economica al privato, laddove non sussista un titolo che disponga diversamente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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