Lottizzazione scaduta e oneri da versare

08 Gen 2024
8 Gennaio 2024

In giurisprudenza non c’è unanimità di vedute sulla debenza (o meno) del contributo di costruzione (oo.uu.pp.ss. e costo di costruzione) che afferisce ad una lottizzazione scaduta, ma in cui sono già state realizzate, collaudate e cedute al Comune le relative opere, ora interessata da un’istanza di permesso di costruire.

Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, il Comune avrebbe diritto a richiedere nuovamente l’intero contributo di costruzione, nonostante la cessione delle opere suddette alla mano pubblica (T.A.R. Veneto, sez. II, 26.11.2019, n. 1281).

Altra parte della giurisprudenza, invece, contesta tale impostazione che dissimulerebbe un ingiusto arricchimento in capo all’ente locale. In tal caso, quindi, sarebbe dovuto solo il costo di costruzione per la nuova costruzione e non gli oneri già versati e/o scomputati con la realizzazione delle relative oo.uu.pp.ss. (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 26.03.2020, n. 367).

Personalmente, tale secondo approdo mi sembra più ragionevole e condivisibile.

D’altronde, che il caso prospettato non possa essere appiattito sugli approdi giurisprudenziali relativi al singolo permesso di costruire che, come noto, ammettono la ripetizione integrale del contributo di costruzione già versato in caso di decadenza del titolo (ad eccezione della prescrizione delle relativa pretese creditoria), è avvallato anche dallo stesso T.A.R. lagunare che, nell’affrontare un caso completamente differente, si premura di ricordare come, in presenza di un P.U.A., occorre necessariamente valutare la situazione giuridico-fattuale in modo globale e non atomistico, dato che non rileva più un singolo titolo edilizio, ma una lottizzazione urbanistico-edilizia unitariamente considerata (T.A.R. Veneto, sez. II, 08.07.2023, n. 1021).

Ciò detto, Voi di che opinione siete?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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5 replies
  1. Anonimo says:

    No No, gli oneri seguono la costruzione del fabbricato veda anonimo- la parte di oneri primari, che poi sarebbero le opere di U.U.primaria vengono pagate subito / o meglio vengono realizzate dal lottizzante, collaudate e cedute, altrimenti non si possono chiedere le agibilità- nel mentre le opere di U.U. secondaria, in genere seguono anche essi la costruzione dei fabbricati, salvo dei casi in cui vengono scomputati o meglio pagati in acconto e poi si va il riconteggio sui singoli interventi, visto che inizialmente vengono pagati da tabellare e sul volume urbanistico, nel mentre gli oneri si pagano anche sul volume esente dalle norme- per cui rimane solo il costo che si paga sempre comunque, entro i 10 anni dalla convenzione.

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno. Abbiamo affrontato il tema proprio in un seminario dedicato al contributo di costruzione e ai Pua. Anche in quella sede, sono state illustrate le diverse ipotesi emerse dalla lettura della giurisprudenza. Proprio al fine di evitare tali incertezze, noi abbiamo ritenuto opportuno chirarire la cosa nel regolamento comunale sulla determinazione del conributo di costruzione [per chi fosse interessato, lo può agevolmente scaricare dal sito del comune di Spinea] e nelle norme di attuazione del Pi di cui vi riporto lo stralcio qui sotto: Art. 7 “Contenuti e procedure dei PUA” – comma 5 – “Se, entro il termine stabilito per l’esecuzione dei piani urbanistici attuativi (PUA), sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste, secondo le modalità contenute nella convenzione allegata, ma gli interventi edilizi sui lotti non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, l’edificazione all’interno dei lotti potrà essere attuata attraverso intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire, SCIA, DIA, CIL, CILA, ecc.) secondo l’edificabilità prevista dal PUA originario (…). Al rilascio/presentazione dei titoli edilizi dovrà corrispondere il pagamento del contributo di costruzione (art. 16 DPR 380/2001 e successive modifiche) che verrà conteggiato applicando criteri ed eventuali scomputi analoghi a quelli previsti in vigenza della convenzione urbanistica, ma sulla base del tariffario/tabelle vigenti all’atto di rilascio/presentazione del titolo edilizio. Se, entro il termine stabilito per l’esecuzione dei piani urbanistici attuativi (PUA), non sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste secondo le modalità contenute nella convenzione allegata, gli interventi di nuova edificazione, nella parte rimasta inattuata, sono subordinati all’approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo.”

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  3. Anonimo says:

    Sorge a questo punto una domanda. Ma a Convenzione scaduta dopo quanti anni/lustri il comune potrà mai chiedere la quanto relativa agli oneri di urbanizzazione indipendentemente da eventuali rizonizzazioni senza correre il rischio che qualcuno chieda la restituzione?
    Non credo che in lottizzazioni realizzate negli anni 60/70/80 trasformate in zone di completamento qualcuno fino ad oggi si sia mai immaginato di non applicare la quota relativa agli oneri di urbanizzazione ma oggi a questo punto non sarei più così sereno.

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  4. Anonimo says:

    Ci sarebbe anche un’altra ipotesi:
    Se l’intervento è attuabile come intervento diretto su zona C1 e non venendo rispettato l’esatto carico urbanistico previsto nell’ex Piano di Lottizzazione, ad oggi non più valido, il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione vada corrisposto in misura totale.

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  5. Anonimo says:

    Ci sono / sarebbero tre aspetti da valutare:
    1) se nel frattempo è cambiata la zona, ora si paga tutto per intero-
    2) si potrebbe fare pagare la differenza tabellare di allora con le tariffe di ora (non tenendo conto dell importo del computo metrico delle opere al tempo realizzate).
    3) se la convenzione è scaduta, si paga ex novo-

    In genere si fa pagare tutto per intero dopo i 10 anni –

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