Ordinanza di demolizione, fiscalizzazione dell’abuso, acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Il TAR Veneto ha affermato che non è illegittima l’ordinanza di demolizione che non applichi la cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 33, co. 2 T.U. edilizia, oppure che non indichi l’area che sarà oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, poiché tali istituti giuridici devono essere scrutinati nella fase esecutiva dell’ordine a demolire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Intanto per capire a cosa serve, a poco, l’art. 6 della lr n. 19-2021 – poi che l’art. 92 della lr n. 61/85 non prevede questa casistica; ma la si applica visto che la regione non ha mai recepito il dpr 380/2001, infine non è prevista nel PDL n. 244- delle regione
Inoltre per dire che nella bozza del nuovo testo unico delle costruzione, art. 41, sparisce questo passaggio, per cui in zona vincolata quello che ora è considerato in totale difformità, dopo rimane nel limbo, nel senso che se anche è una parziale difformità la stessa non può essere sanata dal punto di vista paesaggistico, visto che non rientra nei casi di cui all’ art. 167 c. 4 del D.lgs n. 42/200. Ma parrebbe che entra in gioco l’ex. 7 della lr n. 21-2011, cassato, che lo si ritrova modificato nell’art. 42 -tolleranze- c. 6 let.a)
Alla fine si arriva che questi interventi ad oggi solo da demolire, dopo diventano addirittura legittimi-
Infatti nel post prima del suo è già riportato:
Niente fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 T.U. edilizia in area paesaggistica
29 FEB 2024
Il TAR Veneto ha affermato che in tema di violazioni edilizie, la cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai ritenute in parziale difformità, atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato (cfr. art. 32, co. 3 d.P.R. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
E nello specifico si richiama il comma 3 dell’art. 32 del DPR 380/2001, secondo cui:
“3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.”
Buon giorno, segnalo un altro passaggio della sentenza, a mio avviso, importante e spesso trascurato [che è emerso anche durate l’ultimo semnario webinar grazie a domanda specifica posta da un partecipante]: pagina 6 “Va ricordato, inoltre, che l’articolo 32 del d.P.R. 380/2001 prevede che le variazioni essenziali realizzate su immobili soggetti a vincolo paesistico e ambientale sono considerate in totale difformità dal permesso di costruire ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del medesimo Testo unico.”. Buona giornata
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