L’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, nel procedimento volto ad irrogare un’ordinanza di demolizione, il Comune non è tenuto a una confutazione analitica e puntuale delle osservazioni del privato, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere le ragioni per le quali tali osservazioni siano state ritenute inconferenti.
La natura di atto vincolato dell’ordinanza di demolizione postula l’irrilevanza del tempo trascorso tra la comunicazione di avvio del procedimento e l’emanazione della stessa, ragione sufficiente per escludere, altresì, alcun legittimo affidamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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-viene in soccorso per fortuna il c. 5 seconda parte dello stesso art. 42:
5. Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie passibili di sanzionamento, sono dichiarate dal tecnico abilitato in sede di inoltro di nuove istanze o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della Comunione di diritti reali. In caso di interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di parti essi, i quantitativi ricostruibili sono calcolati con esclusivo riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi.
Non so se sia pertinente . Ma si cita cosa dice il nuovo testo unico dell’edilizia.
Art. 42
Tolleranze di costruzione e tutela dell’affidamento
6. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
a) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
b) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, che l’amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell’ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d’ufficio.
Nota – il presente articolo – prendendo spunto dalle modifiche introdotte dalla legge 120/2020, di conversione del c.d. ‘Decreto Semplificazione’, alle disposizioni relative alle tolleranze di costruzione – delinea per tali fattispecie una disciplina più estesa ed organica, volta a favorire gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (ivi compresi, ad esempio, gli efficientamenti energetici di cui al c.d. ‘Superbonus 110%”)
eliminando, in presenza di minime difformità ‘fisiologiche’ di rilevanza assolutamente trascurabile, inutili
appesantimenti procedimentali preventivi.
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