La dichiarazione di notevole interesse pubblico di un bene paesaggistico: il caso dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei

24 Lug 2024
24 Luglio 2024

È stato deciso l’appello sulla sentenza del TAR Veneto riferita alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore (BL), reputata «bellezza panoramica» «avente valore estetico e tradizionale», in base all’art. 136 d.lgs. 42/2004.

Avverso questo provvedimento, la Regione del Veneto aveva esperito (infruttuosamente) un conflitto di attribuzioni tra enti innanzi alla Corte costituzionale.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse pubblico è, in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost., un giudizio di ordine tecnico e come tale si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvo sia basato su un percorso argomentativo travisante o incongruo rispetto alla tecnica stessa, o comunque risulti oggettivamente inattendibile.

È, quindi, da ritenere legittima una dichiarazione di interesse pubblico impositiva di un vincolo su un’area anche molto vasta quando – alla luce della valutazione tecnica dell’Organo competente – l’interesse paesaggistico protetto sia unitario sebbene i singoli beni, individualmente considerati, presentino caratteristiche diverse.

Nel caso di specie, il Ministero non ha dato rilievo determinante all’estensione dei vincoli ex lege ivi gravanti, bensì all’introduzione di una disciplina d’uso su tutta l’area, per garantire la tutela paesaggistica non solo nella formale individuazione del bene da tutelare, ma anche nella gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 131, co. 1 d.lgs. cit., la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio.

Il potere ministeriale di dichiarare un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico è previsto dall’art. 138, co. 3 d.lgs. cit., in riferimento agli “immobili e le aree di cui all’art. 136” che precede; tale potere è direttamente attribuito all’Organo ministeriale e non ha né natura complementare né tanto meno supplementare.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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