La Corte costituzionale ridisegna l’istituto del cd. payback per i dispositivi medici

24 Lug 2024
24 Luglio 2024

Il cd. payback è disciplinato dall’art. 9-ter d.l. 78/2015, come convertito nella l. 125/2015. Tale norma stabilisce un tetto alla spesa regionale per i dispositivi medici; se la Regione supera il tetto, le imprese che forniscono i dispositivi ai Servizi sanitari regionali sono tenute a contribuire parzialmente al ripiano dello sforamento. Per gli anni dal 2015 al 2018 è espressamente prevista la procedura di determinazione dell’ammontare del ripiano a carico delle singole imprese (cfr. comma 9-bis art. cit., come modificato dal d.l. 198/2022, come convertito nella l. 14/2023).

In parallelo, l’art. 8 d.l. 34/2023, come convertito nella l. 56/2023, istituisce un fondo statale da assegnare pro-quota alle Regioni che nel medesimo periodo 2015-2018 abbiano superato il tetto di spesa. La norma consentiva inoltre alle imprese fornitrici dei dispositivi di versare solo il 48% della rispettiva quota di ripiano, a condizione che rinunciassero a contestare in giudizio i provvedimenti relativi all’obbligo di pagamento.

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale quest’ultima previsione, nella parte in cui condizionava la riduzione dell’onere a carico delle imprese alla rinuncia, da parte delle stesse, al contenzioso. Perciò, a tutte le imprese fornitrici è ora riconosciuta la riduzione dei rispettivi pagamenti al 48%.

La Corte ha invece rilevato che il meccanismo del payback, pur presentando di per sé diverse criticità, non risulta irragionevole in riferimento all’art. 41 Cost., quanto al periodo 2015-2018.

Esso, infatti, pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in una situazione economico-finanziaria di grave difficoltà.

Il meccanismo non risulta neppure sproporzionato, alla luce della significativa riduzione al 48% dell’importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora riconosciuta incondizionatamente a tutte le aziende.

Infine, la Consulta ha precisato che il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, introdotto nel 2022, non ha natura retroattiva, in quanto si è limitato a rendere operativo l’obbligo di ripiano a carico delle imprese fornitrici, senza influire, in modo costituzionalmente insostenibile, sull’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici.

Si segnala che diversi commentatori hanno aspramente criticato l’istituto del payback, sia perché imputa alle imprese private le conseguenze dello sforamento dei costi pubblici (avvenuta anni addietro) i quali, però, dipendono dalle politiche decise dalla Regione; sia perché potrebbe indurre gli operatori economici delle future gare in ambito medico a gonfiare i prezzi d’offerta, al fine di tutelarsi da un eventuale futuro ritorno del payback stesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Corte cost. n. 139-2024

sent. Corte cost. n. 140-2024

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