L’atto con cui il Comune calcola gli oneri concessori
Il TAR Veneto ha affermato che tale atto (nel caso di specie, rectius, l’atto di ricalcolo degli oneri per cambio d’uso da magazzino ad esercizio commerciale) non ha natura autoritativa, bensì di atto paritetico, non assoggettato alle disposizioni ex artt. 3, 7, 21-quinquies e 21 nonies l. 241/1990, né ai principi in materia di tutela dell’affidamento.
Invero, il carattere doveroso e vincolato dell’attività del Comune esclude che, in subiecta materia, possa fondarsi un legittimo affidamento sul tempo decorso tra il rilascio del titolo edilizio e la successiva rideterminazione degli oneri, potendo questo avere rilevanza in materia solo ai fini dell’estinzione del diritto di credito per prescrizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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