Degrado o perturbazione significativi e VINCA ai sensi della cd. direttiva habitat

10 Set 2024
10 Settembre 2024

Nel caso di specie, l’Ente Parco inibiva una SCIA commerciale, presentata per l’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature balneari su proprietà privata, in un’area classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) d’importanza comunitaria, nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS), nella quale sono presenti habitat vegetazionali di cui alla direttiva 92/43/CEE, cd. direttiva habitat.

L’Ente Parco riteneva necessaria la previa VINCA, poiché nel piede dunale l’installazione di strutture precarie e amovibili e di arredi, considerati unitariamente e complessivamente nella loro interezza, erano funzionali alla creazione e allo svolgimento di vere e proprie attività turistico-ricreative all’aria aperta, capaci di fornire servizi ad una molteplicità di fruitori del mare.

Il TAR Latina aveva annullato l’inibitoria dell’Ente Parco, poiché la normativa di riferimento di cui alla direttiva habitat e all’art. 5 d.P.R. 357/1997, come successivamente sostituito dall’art. 5 d.P.R. 120/2003, fa esplicito cenno all’adozione di “piani” o “progetti” ovvero di “interventi”, facendo così evidente riferimento alla pianificazione di ordine generale o alla realizzazione di manufatti (“opere”), ma non a una mera attività di ordine commerciale.

Il Consiglio di Stato ha dissentito.

La normativa comunitaria impone agli Stati membri di adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. Un’attività è soggetta a VINCA, ai sensi dell’art. 6, § 2 della direttiva habitat, allorché siano vulnerati gli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall’esistenza o no di opere edilizie.

Post di Daniele Iselle

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