Tempo di realizzazione di un edificio: si sta ammorbidendo l’onere della prova in capo al privato?

24 Set 2024
24 Settembre 2024

Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di possedere un magazzino rustico edificato senza licenza edilizia.

Il privato presentava due foto aree dalle quali emergeva che nel luglio 1955 il fabbricato non esisteva, essendo invece presente nell’altra foto del 1968. Il privato depositava altresì un atto di divisione del 1974, ove si menzionava il magazzino.

Il Comune spiccava l’ordinanza di demolizione, fatta salva dal TAR Palermo.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha rovesciato la sentenza di prime cure.

I documenti supra menzionati costituivano chiari principi di prova, almeno in ordine al fatto che – secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione fosse stato realizzato nel lasso di tempo ultradecennale dal 1955 al 1967, piuttosto che nel periodo biennale 1967-1968. Risultando comprovata in modo certo (mediante aerofotogrammetria) l’esistenza dell’immobile al 1968, in ciò è insito altresì un principio di prova (secondo l’id quod plerumque accidit) di preesistenza dell’immobile anche al 1967, a fronte del quale deve considerarsi ribaltato sul Comune l’onere probatorio (altrimenti gravante sul proprietario) di dimostrare il contrario.

Inoltre, dai documenti versati in atti, non risultava adeguatamente provato quanto affermato dal Comune, circa il fatto che il manufatto de quo – al momento della sua realizzazione – fosse inserito all’interno del centro urbano, non essendo sufficiente la mera presenza di alcune o anche di molte costruzioni per ampliare sic et simpliciter il relativo perimetro.

Il sito della Giustizia amministrativa dà atto che questa sentenza risulta in forte controtendenza: “L’orientamento costante è nel senso che l’onere probatorio grava esclusivamente e in modo rigoroso sul privato richiedente il titolo straordinario”. È pur vero che in questo caso il privato non chiedeva una sanatoria né un condono, bensì reagiva ad un’ordinanza di demolizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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