Il mancato tempestivo pagamento dell’oblazione del condono edilzio
Il TAR Veneto ha affermato che il mancato pagamento dell’oblazione nei termini comporta per ciò solo l’applicazione delle sanzioni e, quindi, prima di tutto la rimessione in pristino ovvero la demolizione per il caso di opere realizzate senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo. Tale impostazione è coerente con la logica delle norme sul condono: una deroga alle norme che disciplinano l’assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge. Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In questa sentenza ci sono dei concetti che fanno riflettere sull art.34ter, legge salva casa,e la sua natura derogatoria.
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