Inefficacia della SCIA edilizia
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento dichiarativo di inefficacia della SCIA, adottato in data antecedente all’entrata in vigore della l. 91/2022 (di modifica degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001), relativa ad un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di un immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, trattandosi di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (PdC) e non di ristrutturazione edilizia.
La presentazione di una SCIA per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendo perciò invocabile il relativo regime giuridico relativo al termine di decadenza dell’intervento repressivo amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Se prima una demo-ricostruzione diversa era “nuova costruzione”,
e oggi rientra nella ristrutturazione edilizia,
la disciplina urbanistica applicabile è meno rigida (indici, distanze, sedime ecc.),
il che aumenta la possibilità che l’intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
In altre parole: cambiando la “categoria edilizia”, cambiano le regole che stabiliscono se l’intervento è conforme.
Effetto specifico sulle aree 136 lett. c-d e 142
Qui la situazione è interessante.
Prima delle riforme, nelle aree paesaggistiche molti interventi erano pacificamente qualificati come “nuove costruzioni”.
Ora, invece:
• le demo/ricostruzioni anche con sagoma diversa
• le ricostruzioni anche non fedeli
• gli aumenti volumetrici dove ammessi
sono tutte “ristrutturazione”.
Domanda: Questo può far ricadere oggi nella ristrutturazione interventi che al momento della realizzazione erano considerati nuova costruzione? in base alla sentenza NO
Si è sempre sostenuto che l’art. 3 non implica necessariamente che tali interventi siano soggetti a SCIA, salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. c). Il punto è però un altro: che cosa resta oggi nella categoria della non ristrutturazione edilizia, se vi rientrano anche gli interventi effettuati nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), e 142 del medesimo Codice, persino quando comprendono demolizione e ricostruzione?
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