Inefficacia della SCIA edilizia

18 Nov 2025
18 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento dichiarativo di inefficacia della SCIA, adottato in data antecedente all’entrata in vigore della l. 91/2022 (di modifica degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001), relativa ad un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di un immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, trattandosi di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (PdC) e non di ristrutturazione edilizia.

La presentazione di una SCIA per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendo perciò invocabile il relativo regime giuridico relativo al termine di decadenza dell’intervento repressivo amministrativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Per capire: Nessuna responsabilità per inerzia amministrativa?

    -non c’è affidamento tutelabile del privato (perché ha usato un titolo totalmente inidoneo)
    – quando la SCIA è radicalmente inidonea, il silenzio del Comune non crea alcun affidamento né responsabilità.
    – E tutto questo senza alcuna responsabilità amministrativa o risarcitoria.
    Perché il privato ha costruito senza titolo.
    La SCIA sbagliata NON gli dà copertura.

    Quando la SCIA è presentata per un intervento sottratto al suo ambito applicativo, essa è improduttiva di effetti e non attiva alcun termine decadenziale a carico dell’amministrazione; pertanto il Comune può intervenire anche a distanza di anni senza che la mancata tempestiva reazione integri responsabilità per inerzia

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  2. Anonimo says:

    Se prima una demo-ricostruzione diversa era “nuova costruzione”,
    e oggi rientra nella ristrutturazione edilizia,
    la disciplina urbanistica applicabile è meno rigida (indici, distanze, sedime ecc.),
    il che aumenta la possibilità che l’intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
    In altre parole: cambiando la “categoria edilizia”, cambiano le regole che stabiliscono se l’intervento è conforme.

    Effetto specifico sulle aree 136 lett. c-d e 142
    Qui la situazione è interessante.
    Prima delle riforme, nelle aree paesaggistiche molti interventi erano pacificamente qualificati come “nuove costruzioni”.
    Ora, invece:
    • le demo/ricostruzioni anche con sagoma diversa
    • le ricostruzioni anche non fedeli
    • gli aumenti volumetrici dove ammessi
    sono tutte “ristrutturazione”.
    Domanda: Questo può far ricadere oggi nella ristrutturazione interventi che al momento della realizzazione erano considerati nuova costruzione? in base alla sentenza NO

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  3. Anonimo says:

    Si è sempre sostenuto che l’art. 3 non implica necessariamente che tali interventi siano soggetti a SCIA, salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. c). Il punto è però un altro: che cosa resta oggi nella categoria della non ristrutturazione edilizia, se vi rientrano anche gli interventi effettuati nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), e 142 del medesimo Codice, persino quando comprendono demolizione e ricostruzione?

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