Acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’abuso edilizio non demolito e proprietario incolpevole
La giurisprudenza si sta consolidando nel senso che l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso; il trasferimento della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire; il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha però escluso che l’automaticità dell’effetto ablativo vada intesa in senso meccanicistico o formale: tale effetto non si produce qualora l’inottemperanza sia involontaria, o nell’ipotesi in cui l’area appartenga a un soggetto estraneo alla commissione dell’illecito edilizio cui non è stato notificato l’ordine di demolire.
Nel caso di specie, il Consiglio ha annullato l’atto di acquisizione gratuita spiccato nei confronti di un privato, proprietario dell’immobile e non autore dell’abuso (realizzato in realtà dal locatario), che aveva ricevuto la notifica del provvedimento di diffida a demolire quando purtroppo le sue capacità cognitive erano compromesse per via della malattia di Alzheimer dalla quale era affetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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