Motivazione dell’ordinanza di demolizione
Il TAR Veneto ha affermato che l’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva è sempre prevalente e in re ipsa, per cui sul punto non occorre una specifica motivazione, né è necessaria la sua comparazione con l’interesse del privato alla conservazione della situazione di fatto illecita, non essendo al riguardo configurabili affidamenti tutelabili.
Ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione.
Il provvedimento di ripristino è sufficientemente motivato dalla deduzione dell’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere e dell’assoggettabilità di queste al regime dei titoli edilizi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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