Il deposito tardivo di documenti nel processo amministrativo
Il TAR Palermo ha affermato che l’art. 54, co. 1 c.p.a. ammette eccezionalmente la possibilità del Collegio di autorizzare, su richiesta di parte, la produzione tardiva di memorie e documenti, a condizione che sia comunque assicurato il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
Quanto a tale ultima condizione, l’onere della relativa prova incombe sulla parte che invoca l’acquisizione dei documenti, fermo restando che la formazione tardiva del documento non deve comunque essere imputabile alla parte istante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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