Ristrutturazione edilizia e debenza del contributo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 16, co. 10 d.P.R. 380/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il costo di costruzione è dovuto solo qualora le opere medesime richiedano il permesso di costruire, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, co. 1, lett. c d.P.R. cit.; il costo di costruzione non deve essere corrisposto per gli interventi di ristrutturazione realizzabili con SCIA.
Inoltre, per le opere di ristrutturazione edilizia soggette al PdC, il pagamento degli oneri concessori è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico.
Nel caso di specie, si discuteva di un intervento che, ferma la destinazione d’uso produttivo-direzionale, trasformava un capannone costituito da uno spazio vuoto dedicato (o dedicabile) interamente alla logistica, mediante la creazione di ambienti chiusi da destinare a uffici e ad attività di tipo direzionale anche accessorio.
Secondo il TAR, che tale riconfigurazione determini un maggiore carico urbanistico rispetto ad un magazzino interamente dedicato a deposito è una circostanza da dimostrare, poiché una maggiore superficie commerciale comporta maggiore capienza e, dunque, anche un maggiore traffico di automezzi per il trasporto delle merci. Non v’è, invece, evidenza che una riduzione dello spazio a ciò dedicato, ma per usi comunque attinenti all’esercizio della suddetta attività, possa generare un maggior afflusso di persone e un più intenso utilizzo delle opere di urbanizzazione esistenti o la necessità di nuove opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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