Manutenzione straordinaria e ristrutturazione: parcellizzazione degli interventi

08 Gen 2026
8 Gennaio 2026

Il TAR Veneto evidenzia che mentre nella ristrutturazione edilizia prevale la finalità di trasformazione dell’immobile, nella manutenzione straordinaria ci si limita a rinnovare e sostituire; fondamentale risulta quindi valutare se vi sia la volontà di creare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello esistente.

In particolare, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che una diversa conformazione delle unitĂ  immobiliari esistenti (realizzata mediante una ripartizione interna completamente rivista), la risistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici esistenti, la diversa collocazione degli accessi esterni e alcune varianti prospettiche costituissero non mera manutenzione straordinaria ma ristrutturazione. La valutazione degli interventi, infatti, deve essere svolta non parcellizzandoli, ma considerandoli nella loro globalitĂ 

Post di Alessandra Piola – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Bastavano le sole varianti prospettiche, se sotto vincolo, a dire che si trattava di una ristrutturazione, ex.art. 10 dpr n. 380/2001

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC