Il TAR Veneto su PUA e silenzio-assenso: adozione e approvazione di un PUA
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 20, co. 1 l.r. Veneto 11/2004, esistono due distinti procedimenti volti, l’uno, all’adozione del PUA, l’altro, all’approvazione dello stesso, con la conseguenza che decorso il termine di 75 giorni previsto dal successivo comma 4-bis, il PUA deve ritenersi adottato, mentre, in assenza degli obblighi di pubblicità previsti dal comma 3 art. cit., il piano stesso non può ritenersi approvato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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