Distanze dalle strade di tipo F
Il TAR Veneto ha affermato che la deroga alle distanze dalle strade di tipo F prevista dall’art. 26, co. 5 d.P.R. 495/1992, non riguarda la costruzione di recinzioni, ma le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, nonché la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza.
Perciò, anche nelle strade F può trovare applicazione il successivo comma 8, che disciplina la differente fattispecie della realizzazione di siepi vive, piantagioni di altezza superiore al metro o di recinzioni di altezza superiore a un metro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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