Inibitoria della SCIA edilizia
Il TAR Veneto ha affermato che la presentazione di una SCIA permette alla P.A. lo svolgimento di un’attività di controllo che si estrinseca nell’esercizio di poteri inibitori e ripristinatori che si ancorano all’accertamento dell’intervento, oggetto del titolo, e alla sua conformità rispetto ai requisiti e presupposti richiesti dalla legge, ovvero agli altri atti amministrativi di natura generale e pianificatoria.
La P.A. ha, pertanto, l’obbligo di motivare il provvedimento inibitorio specificando la carenza dei requisiti e/o presupposti per avvalersi della SCIA (art. 19 l. 241/1990).
Motivazione che mancava del tutto nel caso di specie, nel quale il Comune si limitava a fondare la dichiarata non ammissibilità dell’istanza richiamando un precedente diniego di compatibilità paesaggistica, emesso a conclusione di un differente procedimento, in tal modo trascurando di considerare il nuovo progetto presentato dal ricorrente e violando il divieto di commistione tra l’aspetto edilizio e quello paesaggistico, che costituisce il riflesso dell’autonomia del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rispetto al PdC o agli altri titoli legittimanti l’intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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