Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di spostamento di un volume, o di riconoscimento di un credito edilizio
Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune su due richieste del nudo proprietario e dell’usufruttuario generale vitalizio di un immobile: la prima, di riconoscimento del diritto allo spostamento del volume di proprietà in un’altra area, che presenti destinazione e disciplina conforme e idonea ad ospitare il medesimo volume nonché, in subordine, di riconoscimento del credito edilizio per rinaturalizzazione dell’area di proprietà; la seconda, di sollecito ad assumere, nel proprio processo di pianificazione, proposte anche di iniziativa privata, ossia a sottoscrivere un accordo pubblico-privato ex artt. 6 e 7 l.r. Veneto 11/2004, nell’ambito dei previsti strumenti di pianificazione.
Non vi sono dubbi che siano necessari adempimenti istruttori che solo il Comune può e deve svolgere, fornendo però un puntuale riscontro agli istanti nell’ottica di una leale collaborazione tra P.A. e amministrati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Forse si parla di CE e non di CER
art. 4 lr n. 14/2019
Ma prima non bisogna che i comuni approvano, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:
a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in
considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e
attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del
manufatto esistente;
2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle
tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
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