Proscioglimento del dipendente pubblico da parte della Corte dei conti e questioni di giurisdizione
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico della P.A. di appartenenza, spetta al giudice contabile, ma la parte ha diritto all’intero esborso sostenuto e la relativa statuizione – attinente al rapporto sostanziale fra P.A. e dipendente – esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, al giudice ordinario.
Post di Alberto Antico – avvocato
sent. Cass., SS.UU. n. 31137-2024
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