Autorizzazione paesaggistica postuma e preavviso di rigetto
Il TAR Veneto ha affermato che nell’ambito del diniego di sanatoria (nel caso di specie, rectius, si trattava di un’autorizzazione paesaggistica postuma), la mancata comunicazione del relativo preavviso non comporta, in base al principio di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990, effetti vizianti ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti differenti.
Si segnala però che proprio questa norma citata dal TAR contiene – a seguito della novella di cui al d.l. 76/2020 – un III periodo del seguente tenore: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Tanto più che, come riconosciuto dal TAR, l’istanza ex artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 comporta valutazioni che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica (in quanto tali, è pur vero, sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità unicamente per manifesta illogicità o travisamento dei fatti o per inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!