Permesso di costruire (PdC) o SCIA alternativa?

05 Feb 2026
5 Febbraio 2026

Nel caso di specie, il privato progettava di sostituire un’aggregazione di edifici morfologicamente disomogenei, realizzati in epoche diverse, con caratteristiche costruttive e funzionali non omogenee e dotati di accessi autonomi, con un unico edificio a destinazione direzionale e commerciale, di altezza variabile da 2 a 7 piani fuori terra e 2 piani interrati ad uso autorimessa e locali tecnici.

Una volta accertato che si trattava di una nuova costruzione, il privato riteneva di poterla eseguire previa SCIA alternativa al PdC, in quanto a suo dire costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche ex art. 23, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001.

Il TAR Milano ha dissentito.

L’intervento necessita inderogabilmente di un piano attuativo (PUA), a causa dell’obbligo di legge ex art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942.

La necessità di un PUA è logicamente e giuridicamente incompatibile con il presupposto della diretta esecuzione richiesto dall’art. 23 d.P.R. 380/2001. Se la legge impone uno strumento urbanistico esecutivo, ciò significa, per definizione, che lo strumento generale non è auto-esecutivo per interventi di tale portata. L’esecuzione non è “diretta”, ma “mediata” proprio attraverso il PUA, il quale ha la funzione di dettagliare le previsioni generali, definire l’assetto planivolumetrico, disciplinare il rapporto con il contesto urbano e garantire l’adeguato dimensionamento delle opere di urbanizzazione in relazione al nuovo e maggior carico insediativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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