La dichiarazione di interesse culturale e il principio “tempus regit actum”
Il TAR Veneto, in una fattispecie in cui il ricorrente censurava una dichiarazione di interesse culturale ed il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la stessa, ha affermato che ai fini dello scrutinio di legittimità degli atti avversati deve essere presa in esame la disciplina vigente ratione temporis, ovvero quella in vigore alla data della loro adozione e non può assumere alcun rilievo una normativa sopravvenuta.
Resta peraltro fermo che in virtù del medesimo principio tempus regit actum, che preclude l’applicazione della nuova normativa ad atti antecedenti alla sua entrata in vigore, la riedizione del potere a seguito dell’eventuale annullamento giurisdizionale degli atti non potrà non considerare la normativa vigente alla data del suo esercizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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