Onere della prova del tempo di realizzazione dell’abuso edilizio
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’onere della prova in ordine alla risalenza e alle consistenze edilizie contestate dalla P.A. per essere ammessi a procedure di sanatoria, incombe sul soggetto che ha richiesto la sanatoria.
Lo stesso onere può essere invertito e spostato in capo alla P.A. solo in presenza di produzione da parte del privato di concreti elementi idonei a far luogo all’inversione.
Non concorre a tale prova la dichiarazione resa dal dante causa in seno all’atto pubblico in ordine alla regolarità del fabbricato, giacché la valenza fidefaciente ex art. 2700 c.c. non si estende al contenuto intrinseco di tale affermazione, che può anche non essere veritiera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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