Vi è un tempo massimo entro cui il Comune può contestare la CILA presentata dal privato?
Il TAR Catania ha espressamente dissentito dal Consiglio di Stato, che in alcune pronunce ritiene che alla CILA debbano applicarsi i medesimi termini massimi previsti per la SCIA per l’esercizio dei poteri repressivi in capo al Comune.
Il privato che dubiti della legittimità della CILA da lui progettata potrà cautelativamente avanzare una richiesta di rilascio di permesso di costruire anche a fronte di interventi edilizi assoggettati a CILA, analogicamente a quanto invece espressamente previsto per la SCIA dall’art. 22, co. 7 d.P.R. 380/2001 (alla cui stregua “è comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo”).
Sarà poi il contenuto di accertamento dell’eventuale provvedimento di rigetto - proprio perché l’intervento edilizio di cui al presentato progetto doveva invece ritenersi assoggettato a CILA - o comunque dell’atto doverosamente reso a fronte di un silenzio altrimenti giustiziabile a norma dell’art. 117 c.p.a., che tutelerà le ragioni dell’istante: consentendogli, ove successivamente il Comune ritenga di poter esercitare poteri repressivi per l’assenza di un previo titolo edilizio, di promuovere un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. per danno da false informazioni (per un importo che potrà totalmente coincidere con il valore dell’immobile che dovrà essere abbattuto in base ad una ordinanza di demolizione legittima, ma a fronte di una complessiva condotta contra jus dell’Ente locale che prima abbia ritenuto il relativo intervento assoggettato soltanto a CILA).
Post di Alberto Antico – avvocato
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