CILA, ordinanza di demolizione, e nuova CILA: quid iuris?
Nel caso di specie, il privato presentava una CILA. Il Comune, riscontrata la sua illegittimità, emanava un’ordinanza di demolizione. A quel punto, il privato presentava una seconda CILA, per opere asseritamente diverse, pretendendo di potervi dare esecuzione.
Il TAR Catania ha affermato che la circostanza che la seconda CILA fosse contenutisticamente diversa dalla prima comporta una sola conseguenza: che, dopo avere ottemperato all’ordinanza di demolizione, il privato potrà realizzare il diverso intervento edilizio oggetto della seconda CILA, ma senza poter salvare la prima CILA attraverso la successiva presentazione di atti analoghi, che in teoria potrebbero ripetersi all’infinito, espropriando sine die il Comune competente del potere - che invece l’art. 27 d.P.R. 380/2001 gli attribuisce - di repressione degli abusi edilizi perpetrati sul suo territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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