Repressione di una SCIA e preavviso di rigetto
Il TAR Veneto ha affermato che, data la natura giuridica della SCIA – che non è un’istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – è da escludersi che l’Autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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