Tamponamenti interrati e calcolo del volume complessivo di un fabbricato
Il TAR Veneto ha affermato che i maggiori spessori derivanti dall’aggiunta dell’isolamento, se collocati totalmente nell’interrato e dunque al di sotto della quota zero, non sono computabili ai fini del calcolo del volume complessivo, riferibile alle sole strutture poste fuori terra ai sensi dell’art. 2 l.r. Veneto 21/1996.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Legge che sarà abrogata dal PDL n. 244-
Art. 124 – Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) leggi regionali:
2) legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”;
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