Istanze di condono e vincoli di inedificabilità
Il TAR Palermo ha affermato che solo i vincoli di inedificabilità imposti anteriormente all’edificazione abusiva ne impediscono ex lege la sanatoria (in base all’art. 33 l. 47/1985). Qualora vengano in rilievo, invece, vincoli imposti successivamente all’edificazione, il condono edilizio non è precluso, a condizione che l’opera risulti compatibile con il vincolo. Il vincolo sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso è rilevante, nel senso che è comunque necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela dello stesso; tale obbligo, infatti, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso, poiché tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con lo stesso, dei manufatti realizzati abusivamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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