Proposte di interventi “in adiacenza/prossimità” ad un AUC
Nel caso di specie, il Comune approvava un avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel P.I. relative alla realizzazione di edifici residenziali di modesta entità atti a soddisfare le esigenze di residenza stabile dei nuclei familiari all’interno del tessuto consolidato o in aree agricole limitrofe.
Un privato avanzava la sua proposta.
In sede di adozione della variante al P.I., il Comune rigettava la proposta perché “non adiacente ad un ambito di urbanizzazione consolidata”, senza null’altro specificare.
In sede di approvazione, di fronte alle controdeduzioni del privato, il Comune rinviava “a quanto espresso nella relazione di controdeduzione che precisa come è avvenuta l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e specifica il concetto di adiacenza/prossimità agli stessi”.
Il TAR Veneto ha annullato gli atti del Comune, per difetto di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Salvo il difetto di motivazione, mi sembra corretta la scelta del comune di stabilire che accetta solo proposte di intervento ‘in adiacenza/prossimità’ alle AUC, fissandone i limiti e le modalità.
Doveva essere meglio motivata dal comune; magari aveva esaurito la quota massima di suolo consumabile, o non aveva fatto il bando previsto dalla lr. n 14/2017,art.22- che inserisce il comma 4bis all’art. 17, della lr. 11/2004.
“4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:
a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;
b) all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.”.
Salvo quello che ha sollevato il Tar. Immagino che se il Comune non ha proceduto all’attivazione della procedura ad evidenza pubblica, let.b), tutto il procedimento sia invalidato.
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