Giurisdizione sull’impugnazione dell’ordine di rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica
Il TAR Palermo ha affermato che spetta al G.O. (cfr. artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011) conoscere dell’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 art. cit. e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Comune può disporre la rimozione, o deve essere un altro ente a occuparsene nel caso in esame? In questo caso, cosa significa che la rimozione costituisce un accessorio? Si riteneva che, la sanzione e il provvedimento di rimozione spettassero, ad esempio, ai vigili urbani.
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