Attenzione ai limiti dimensionali degli atti nel processo amministrativo
L’art. 13-ter, co. 5 dell’All. 2 al d.lgs. 104/2010 (c.p.a.) – nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 1, co. 813 l. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) – afferma che indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi dell’art. 13-ter cit. può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’attuale dettato della norma trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.
Post di Alberto Antico – avvocato
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