La Cassazione penale apre ad una sorta di regolarizzazione sismica, eventualmente con opere, dell’abuso edilizio
La IV Sezione penale della Corte di cassazione, in tema di violazioni della normativa antisismica, ha affermato che il giudice, nel caso in cui ritenga che non sussiste la doppia conformità delle opere, non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma, ex art. 98 d.P.R. 380/2001, è tenuto a valutare, all’esito di acquisizioni tecniche che non siano già in atti, se sia possibile conformare le stesse alle prescrizioni antisismiche, indicando eventualmente con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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