Il d.P.R. 380/2001 si applica anche agli abusi edilizi commessi prima della sua entrata in vigore?
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 7 l. 50/1999 (norma ad oggi abrogata), la natura e qualificazione dei testi unici misti - qual è il d.P.R. 380/2001 - soddisfa, tra gli altri criteri e princìpi direttivi: i) la puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni, ii) l’esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni, iii) il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
Pertanto la formale vigenza del d.P.R. 380/2001 non è ostativa al suo richiamo in relazione a condotte poste in essere in data precedente alla sua entrata in vigore, le quali risultavano parimenti realizzabili e sanzionabili, nell’ipotesi in cui ostassero all’edificazione, secondo le analoghe – e omologhe – norme recate dalle disposizioni previgenti, prime fra tutte quelle sancite nella l. 47/1985.
Post di Alberto Antico – avvocato
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