Onere di pur minima motivazione nell’accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione
Il TAR Basilicata ha annullato l’atto con cui il Comune si limitava ad affermare, con laconica asserzione, “l’inottemperanza parziale all’ingiunzione di demolizione e messa in pristino”, senza circostanziare, con il richiesto grado di specificità, le motivazioni che in concreto sorreggono tale assunto. Infatti, avendo il privato svolto attività dichiaratamente funzionale alla conformazione della recinzione al titolo abilitativo e alla successiva ordinanza di ripristino, era indispensabile la puntuale descrizione della situazione di fatto riscontrata in sede di sopralluogo e l’enucleazione delle ragioni dell’eventuale inadeguatezza, rispetto allo scopo, delle modalità realizzative dell’intervento conformativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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