Vizi degli accordi di diritto pubblico
Il TAR Veneto ricorda che gli accordi di diritto pubblico (quali le convenzioni urbanistiche) non possono essere ricondotti al regime della nullità civilistica; eventuali violazioni di norme imperative devono essere contestati sul piano della legittimità come vizio di violazione di legge, soggetto dunque all’ordinario termine di decadenza dell’atto amministrativo. L’unica eccezione è l’ipotesi in cui sia configurabile un «vizio funzionale», idoneo a integrare un’ipotesi di illiceità della causa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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