Vecchio Piano Casa e obbligo di previo Piano Attuativo

09 Apr 2025
9 Aprile 2025

Secondo il TAR Veneto, il Piano Casa di cui alla l. R.V. n. 14/2009 non consentiva di derogare agli obblighi di previo Piano Urbanistico Attuativo previsti dallo strumento urbanistico: anche l’art. 64 della l. R.V. n. 30/2016 di interpretazione autentica della potenzialità derogatoria del Piano Casa, infatti, non indica tra le – eccezionali – norme derogate tale tipo di prescrizione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    ART, 10 LR N. 19/2021- DEROGA

    “2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.”.

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    • Anonimo says:

      Per cui corretto che prima non era possibile derogare- l’aveva spiegato benissimo l’ Avv. Bigolaro, durante il webinar sulla “veneto cantiere veloce”

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    • Anonimo says:

      Articolo confermato dal Pdl n. 244

      Art. 77 – Titolo abilitativo e incentivi. (LR n. 14/2019, art.10)

      3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 78, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 73 e 74, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui all’articolo 10 del DPR n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.

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