Il decalogo del TAR Veneto sulle convenzioni urbanistiche

09 Apr 2025
9 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha affermato che le obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche hanno natura di obbligazioni propter rem e vincolano, pertanto, anche agli aventi causa. All’adempimento delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni urbanistiche sono, infatti, tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa.
La mancata trascrizione della convenzione urbanistica non ne impedisce l’opponibilità ai successivi acquirenti dell’area o dei singoli immobili. La tutela dei terzi acquirenti in buona fede si deve collocare esclusivamente sul piano civilistico, nel senso che rimane aperta la possibilità di ottenere l’annullamento della compravendita dimostrando l’errore sulla condizione giuridica dell’area.
Gli obblighi in parola sono esigibili anche in caso di vendita forzata, poiché l’effetto purgativo dell’acquisto all’asta riguarda i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene e non gli aspetti urbanistico-edilizi.
Gli obblighi di cessione nascenti dalla stipula di una convenzione di lottizzazione sono esigibili dalla P.A. nell’ordinario termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione, in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini, o dall’ultimazione delle opere medesime, non essendo configurabile nell’ordinamento un vincolo perpetuo in capo ai privati scaturente dallo strumento urbanistico.
L’esistenza della lottizzazione comporta un vincolo tra tutti coloro che hanno la disponibilità dei lotti urbanizzati o da urbanizzare. Tale assetto è da ritenersi assoggettato alla disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l’art. 1101, co. 2 c.c., con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, le spese per la lottizzazione ed i pesi alla medesima inerenti si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti.

Post di Alberto Antico – avvocato


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1 reply
  1. Anonimo says:

    In ambito di lottizzazione: Ci sarebbe da dire, che dopo dieci anni rimangono in piedi dal punto di vista urbanistico, le valutazioni in ordine agli allineamenti e alle norme, certo fino a che non cambia la zona. Nei comuni ci sono ancora zone C2 e D2 da oltre 30 anni.

    Rispondi

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