La P.A. può notificare i propri provvedimenti anche da una PEC non presente nei pubblici elenchi
Il TAR Catania ha affermato che la notifica da un indirizzo PEC istituzionale della P.A., rinvenibile nel rispettivo sito, non viola l’art. 3-bis, co. 1, II periodo l. 53/1994 - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi.
Non è possibile invocare il carattere chiuso dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. 179/2012, nonché dell’indice dei domicili digitali delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi ex art. 6-ter d.lgs. 82/2005, essendo fatto obbligo alle PP.AA. stesse di aggiornare gli indirizzi dell’Indice, la cui gestione è affidata all’AGID, mentre l’eventuale incompletezza dell’elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale, ma non inficia la regolare provenienza dell’attività notificatoria da indirizzo PEC comunque riferibile alla P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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