Sottoscrizione di una petizione pubblica, diritto alla privacy e accesso agli atti

10 Mag 2025
10 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la sottoscrizione di una pubblica petizione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali solo per la specifica finalità connessa alla stessa e, quindi alla trasmissione degli stessi all’Autorità pubblica che ne è destinataria e non già per altre finalità, diverse ed ulteriori.

Vi è infatti differenza tra la mera adesione ad una petizione pubblica e l’esternazione pubblica di tale adesione, con la conseguente applicabilità dell’art. 9, co. 2 reg. (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e la relativa facoltà di colui che sottoscrive una petizione pubblica, di chiedere ed ottenere che il suo nome sia nascosto al fine di proteggere il suo diritto alla privacy.

La sottoscrizione di una petizione pubblica non comporta la rinuncia alla protezione e riservatezza dei propri dati personali che si connotano, come sensibili (rectius, dopo il GDPR, dati particolari) poiché idonei a rivelare un’opinione o, comunque, una posizione politica.

Il diritto all’accesso dei dati personali (anche tramite accesso civico) può essere riconosciuto esclusivamente all’esito di un bilanciamento valoriale, atteso che l’accesso è possibile solo se il diritto o l’interesse del richiedente l’accesso è di rango almeno pari o superiore a quello della persona a cui si riferiscono i dati in esame.

In riferimento al rapporto tra accesso difensivo e tutela della riservatezza, occorre distinguere tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza “semplice” (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l’interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza “rafforzata” (dati “sensibili” e “supersensibili”), rispetto ai quali l’interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango ed in base ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Il sottoscrittore della petizione pubblica, non avendo rinunciato alla tutela della sua riservatezza, assume, rispetto all’istanza di accesso agli atti della medesima petizione, la posizione di controinteressato, a cui sono, pertanto, dovute le comunicazioni previste, con riferimento all’accesso civico, dall’art. 5, co. 5 d.lgs. 33/2013, e, con riferimento all’accesso documentale, dall’art. 3, co. 1 d.P.R. 184/2006.

Post di Alberto Antico – avvocato

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