Piano Casa e immobili oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Nel caso di specie, le NTO del PI comunale applicabili a un dato immobile consentono gli ampliamenti nel limite del 10% del volume originario, salvo che non sia approvato un PUA nel quale siano previste prescrizioni intese a salvaguardare il contesto e a riqualificarlo. Non sono previsti, invece, interventi di nuova costruzione.

Il TAR Veneto ha annullato il permesso di costruire con Piano Casa ottenuto dal proprietario di tale immobile, volto alla realizzazione di un ampliamento con corpo separato, ossia di una nuova autonoma costruzione.

La previsione dell’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009, secondo la quale gli interventi di ampliamento non sono ammessi per gli edifici “oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”, non può essere interpretata nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico. Infatti è necessario indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.

Non può invocarsi allo scopo possibilità di derogare ai limiti delle NTO attraverso l’approvazione di un PUA. Da nessuna delle disposizioni della l.r. Veneto 14/2009 emerge la derogabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici che subordinano l’ammissibilità degli interventi edilizi al PUA e a tale risultato non può pervenirsi in via interpretativa, poiché il carattere derogatorio del Piano Casa implica una stretta interpretazione delle sue norme, che va circoscritta alle sole tipologie di deroga espressamente considerate, non ammettendo, dunque, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 14 Preleggi, interpretazioni di carattere estensivo o analogico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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