Incostituzionale la legge campana che ammetteva il terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge campana in materia, per violazione dell’art. 122, co. 1 Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art. 2, co. 1, lett. f l. 165/2004, recante il cd. divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.
Le leggi delle Regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l’entrata in vigore della suddetta l. 165/2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il divieto in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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