L’impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato dal privato per fini di lucro, non è esente dal contributo di costruzione
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, co. 3, lett. c, prima parte d.P.R. 380/2001 (per “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”) deve fondarsi sull’esistenza di un vincolo indissolubile tra l’opera da realizzare e l’erogazione diretta del servizio - da desumere delle sue oggettive caratteristiche - non essendo sufficiente un rapporto strumentalità o la mera possibilità che le opere, in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica.
Ad un impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato da un soggetto anch’esso privato, che persegue finalità lucrative, non può applicarsi la suddetta ipotesi di esenzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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