Giurisdizione sull’escussione della cauzione provvisoria
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi del d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti - a differenza di quella definitiva, che riguarda la corretta esecuzione della commessa - è una conseguenza del provvedimento autoritativo cui accede (decadenza per mancata stipulazione, ovvero, più comunemente, per esclusione dalla gara) e la sua cognizione è attratta alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e, n. 1 c.p.a., essendo un atto della Stazione appaltante inerente all’aggiudicazione dell’appalto, che rientra nella fase procedimentale ad evidenza pubblica di scelta del contraente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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